Il nuovo decreto e l'attività Csi riconosciuta di interesse nazionale

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ha introdotto nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

 

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 la Regione Lombardia è stata collocata fra le Regioni in “zona rossa”, ovvero ad alto rischio. Trovano quindi applicazione pertanto le misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM del 03/11/2020 e cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia.

 

Si riportano di seguito alcune misure elencate, che interessano da vicino l’Associazione e tutti i Tesserati del CSI, che sono valide a partire dal 6 novembre 2020 e per almeno 15 giorni da tale data:

 

- Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Risultano altresì vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare tutti gli spostamenti sarà necessario esibire, quando espressamente richiesto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, il modello di autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero degli Interni (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf);

 

- sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, così come espressamente indicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

 

- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

 

- è consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, fermo restando le limitazioni previste per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di competenza.

 

Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:

 

- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;

 

- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, così come all’aperto in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in vigore. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro. Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. Inoltre si raccomanda di non ricevere a casa propria persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

Per quanto attiene la proposta sportiva del Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, ferme le sospensioni già determinate nell’incontro regionale di mercoledì 28/10/2020, di cui alla nostra comunicazione del 29/10/2020, (per le manifestazioni e gli eventi degli sport individuali non di contatto riconosciuti dal CSI di interesse nazionale, già sospesi fino al 13/11/2020, il Comitato Regionale CSI Lombardia invita ad una proroga del termine stesso almeno fino al 24/11/2020), il nuovo DPCM ha completamente fermato gli eventi e le competizioni che non siano riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e/o del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ovvero da Organismi Sportivi Internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (Art. 1 comma 9 lettera e).

 

Per le zone dichiarate “rosse ad alto rischio”, quale attualmente la Lombardia, il Decreto prevede altresì la sospensione di tutte le attività previste dall’Art. 1 comma 9 lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, così come sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Per quanto attiene agli allenamenti, gli stessi devono considerarsi, per il periodo di classificazione in “zona rossa”, attualmente sospesi ad eccezione degli sport, delle discipline e delle categorie definite dal CSI e riconosciute dal CONI come di interesse nazionale.

 

E’ altresì consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale (fermo restando le limitazioni previste per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di competenza).

 

Alla luce di quanto sopra la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano si è attivata al fine di chiedere il riconoscimento dell’attività sportiva di interesse nazionale (Delibera del Consiglio Nazionale del 23/10/2020) al CONI e al CIP.

 

In data 06/11/2020 sul sito istituzionale del CONI Nazionale sono stati pubblicati, distinti tra FSN, DSA ed EPS (fra cui il Centro Sportivo Italiano) gli sport, le discipline, le categorie ed ogni altro parametro delle attività riconosciute di “interesse nazionale” e, per quanto attiene al CSI, sono state riportate integralmente le determinazioni assunte dal Consiglio Nazionale del 23/10/2020 e diffuse con i comunicati n. 3 del 27/10/2020 e n. 4 del 04/11/2020 della Direzione Tecnica Nazionale. In allegato alla presente il file contenente il documento pubblicato sul sito istituzionale del CONI inviato dal CSI Nazionale riportante i criteri e i parametri obbligatori al fine del riconoscimento della valenza di “interesse nazionale” dell’attività sportiva a tutti i livelli (Territoriale/Regionale/Nazionale).

 

In relazione a quanto sopra, pur nella confusione e nella complessità interpretativa delle disposizioni, in particolare l’Art. 1-ter comma 4 lettera d) del DPCM del 03/11/2020, si richiamano tutti i Comitati Territoriali del CSI Lombardia ad un tassativo ed assoluto rispetto di quanto previsto dal DPCM medesimo e dalle disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale con i Comunicati Ufficiali n. 3 del 27/10/2020 e n. 4 del 04/11/2020, con particolare riferimento alla caratteristiche ed ai parametri necessari per il riconoscimento della valenza di “interesse nazionale” dell’attività sportiva organizzata a livello territoriale.

 

In conclusione, si ribadisce che, in Regione Lombardia, le manifestazioni, gli eventi e le competizioni ufficiali del CSI relativi agli Sport di Squadra sono sospese fino al 31/12/2020, quelle degli sport individuali di contatto sono sospese fino al 24/11/2020, mentre quelle degli sport individuali non di contatto sono sospese fino al 13/11/2020 compreso, ma si richiede ai Comitati Territoriali di voler evitare l’organizzazione di gare e competizioni ufficiali per detti sport fino al 24/11/2020.

 

Sarà nostra cura trasmettere eventuali ulteriori aggiornamenti non appena conosciuti.