Lombardia, le norme per la pratica sportiva individuale all'aperto

Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia ha emesso l'Ordinanza n. 541 del 07/05/2020, che produce effetto dalla data dell'08 maggio 2020 ed è efficace fino al 17 maggio 2020, con cui si prevede che le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart), possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle seguenti misure:

- I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.

- I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

- Rimane fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 relativamente all’utilizzo della mascherina e delle altre protezioni individuali.

Il mancato rispetto delle misure previste dall'Ordinanza n. 541 del 7 maggio 2020 è sanziato secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19.